Art. 24.
(Permesso di soggiorno per protezione sociale).

      1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, o dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, sono accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di un cittadino o di una cittadina stranieri ed emergano concreti pericoli per la loro incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi alla condizione di vittima di violenza o di sfruttamento, o ai condizionamenti di un'associazione dedita a uno dei predetti delitti, o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica o dei servizi sociali degli enti locali, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire al cittadino e alla cittadina stranieri di sottrarsi alla violenza, allo sfruttamento o ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare a un programma di assistenza e di integrazione sociale.
      2. Con la proposta di cui al comma 1 sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento

 

Pag. 43

alla gravità e attualità del pericolo e alla rilevanza del contributo offerto dal cittadino e dalla cittadina stranieri per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti indicati nel medesimo comma 1. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza e di integrazione sociale sono comunicate al sindaco.
      3. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 53 sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma di assistenza e di integrazione sociale a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
      4. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo ha la durata di un anno e può essere rinnovato per il periodo occorrente per motivi di giustizia ai sensi dell'articolo 25. Esso è revocato in caso di interruzione del programma di assistenza e di integrazione sociale o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
      5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei servizi per l'impiego e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato può convertire il permesso di soggiorno, salvo che questo non sia stato revocato ai sensi del comma 4, e sempre che sussistano i requisiti previsti dalla presente legge.
      6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di
 

Pag. 44

sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, al cittadino e alla cittadina stranieri che abbiano terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e che già abbiano dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e di integrazione sociale.